Approfondimenti

Legge di bilancio per il 2024


Legge di Bilancio 2024: i principali provvedimenti

Misure in materia di lavoro dipendente

Numerose sono le misure per ridurre il cuneo fiscale e contributivo sul lavoro dipendente, vediamo:

Esonero parziale contributi previdenziali – comma 15

La legge di bilancio 2024 dispone, anche per il periodo dall'1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, il riconoscimento di un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, a carico del lavoratore, di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima.

L'esonero in questione è incrementato, sempre senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima; il tutto.

Welfare aziendale bollette, affitto prima casa, interessi mutuo casa – commi 16 e 17

La legge prevede, per ora per il solo 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51 del TUIR, comma 3, prima parte del terzo periodo, che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Viene così innalzato il limite previsto dalla legge originaria (articolo 51, comma 3), pari alle vecchie 500.000 lire e già innalzato a 600 euro per il solo anno 2022.

Detto limite, prosegue la legge, è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, con redditi non superiori a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Quest'ultimo limite si applica solo se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli a carico.

Premi di produttività – comma 18

La legge dispone che, per i premi e le somme erogati nell'anno 2024, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività è ridotta al 5%: viene dimezzata, in questo modo, l'aliquota prevista dalla legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 182, Legge n. 208/2015).

Misure per le lavoratrici madri – commi 180–182

La manovra prevede che per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3mila euro riparametrato su base mensile.

Tale esonero contributivo è riconosciuto, ma solo in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sempre ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Tenuto conto dell'eccezionalità della misura a favore della maternità, infine, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

IVA e Accise

Aliquote IVA – commi 45 e 46

La legge di bilancio interviene anche sull'applicazione di alcune aliquote IVA.

L'aliquota Iva agevolata al 5% prevista per i pannolini e altri prodotti per l'infanzia, per i prodotti assorbenti ed i tamponi per la protezione dell'igiene femminile e per il latte, in polvere o liquido, nonché per alcuni prodotti per l'alimentazione di lattanti e primi infanti come per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, sale al 10%.
Inoltre, anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024, i pellet sono soggetti all'Iva con l'aliquota ridotta, del 10%.

Accise sui tabacchi – comma 48

La legge di bilancio 2024 rivede al rialzo l'ammontare delle accise per le sigarette e sui tabacchi in generale: l'importo specifico fisso per unità di prodotto, viene adesso determinato, per l'anno 2024, in 29,30 euro (da 28,20 euro) per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2025, in 29,50 euro (da 28,70 euro) per 1.000 sigarette.

L'accisa minima viene portata, da euro 115, ad euro 147,50 dal 2024 e ad euro 148,50 dal 2025 per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette.

Per le sigarette, l'onere fiscale minimo, viene aumentato: il PMP (prezzo medio ponderato) viene innalzato dal 98,50 al 98,70% per il 2024 e dal 98,60 al 98,80% per il 2025.

Quanto ai tabacchi da inalazione senza combustione, sono sottoposti ad accisa in misura pari al 42% (invece che 41%, come precedentemente previsto) dal 2026.

Infine, quanto ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali, essi sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024, al 16% e all'11% dal 1° gennaio 2025, al 17% e al 12% dal 1° gennaio 2026.

Esclusione dalla banca dati soggetti che effettuano operazioni Intracomunitarie – comma 99

La legge di bilancio 2024 estende la possibilità di l'esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, non solo ai casi di cessazione della partita Iva ma anche in caso di notifica da parte dell'ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita Iva, in relazione al periodo di attività, nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell'attività, con il conseguente trattamento sanzionatorio.

Auto immatricolate da San Marino o dal Vaticano – comma 93

La legge di bilancio 2024 dispone che, ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di Città del Vaticano e di San Marino, la relativa richiesta è corredata di copia del modello F24 per il versamento unitario di imposte, contributi e altre somme, recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'Iva assolta in occasione della prima cessione interna.

Fiscalità immobiliare e nuove ipotesi di plusvalenze per immobili ristrutturati nella legge di bilancio 2024

Le norme in tema di fiscalità immobiliare sono fra le più dibattute: dall'aumento delle aliquote dovute per la locazione turistica alla nuova ipotesi di plusvalenza per quanto riguarda gli immobili ristrutturati col Superbonus.

Locazioni brevi – comma 63

La finanziaria per il 2024 interviene sul regime fiscale delle locazioni brevi (cioè quelle fino a 30 giorni), prevedendo un aumento della tassazione sugli affitti brevi o turistici, per coloro che hanno optato per il regime della cedolare secca, che passa dal 21 al 26%.

Pertanto, in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si prevede che ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applichi l'aliquota del 26%.

L'aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad una sola unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

La normativa prevede, inoltre, che i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, operino la ritenuta del 21% a titolo di acconto.

Plusvalenze da cessioni di beni immobili sui quali si è usufruito di Superbonus – commi da 64 a 67

La legge di bilancio 2024 modifica il Tuir, negli articoli 67, comma 1, e 68, comma 1, prevedendo un ampliamento dei casi in cui si genera una plusvalenza realizzata in caso di cessioni di immobili sui quali sono stati effettuati interventi che hanno consentito di fruire del cosiddetto Superbonus.

A partire da ieri, 1° gennaio 2024, se l'immobile, su cui sono stati effettuati interventi di riqualificazione al 110%, viene rivenduto prima di dieci anni dalla fine lavori, la plusvalenza del 26% andrà calcolata tenendo conto del maggior valore dovuto ai lavori di ristrutturazione.

Sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti a prima casa per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, se tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.

Se gli interventi agevolati si siano conclusi da non più di 5 anni all'atto di vendita, tra i "costi inerenti al bene" – deducibili e non concorrenti alla plusvalenza – non rientreranno quelli relativi agli interventi agevolati con Superbonus; se gli interventi agevolati si sono conclusi da più di cinque anni all'atto della cessione, invece, si tiene conto del 50% di tali spese.

La novità riguarda le case per le quali la maxi-detrazione al 110% sia stato fruita sotto forma di sconto in fattura o cessione del credito. Per gli stessi immobili, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Alle citate plusvalenze è possibile applicare l'imposta sostitutiva dell'Irpef del 26% (articolo 1, comma 496 legge n. 266/2005).

NdR: per approfondimenti: Abbiamo già analizzato qui tutte le criticità di questa previsione normativa

Verifica dichiarazione catastale – commi 86 e 87

La legge di bilancio 2024 prevede anche che l'Agenzia delle entrate verifichi, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico nonché colonnine di ricarica di veicoli elettrici verifica, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l'utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità ed analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione catastale, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell'immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati.

Nei casi oggetto di verifica, specifica la legge, per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l'Agenzia delle entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione, in cui specifica gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili agli immobili ristrutturati dal contribuente.

Aumento della ritenuta per bonifici e provvigioni – commi 89 e 90

La manovra aumenta dall'8% all'11%, a decorrere dal prossimo 1° marzo 2024, la ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta ed estende, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d'imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.

Partecipazioni societarie e terreni

Rivalutazione terreni e partecipazioni – commi 52 e 53

Come da tanti anni a questa parte, anche per il 2024, la legge di bilancio prevede la possibilità di rivalutare i valori di terreni e partecipazioni societarie non detenuti in regime d'impresa.

Per il 2024, le disposizioni sulla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni e dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024.

Le imposte sostitutive, inoltre, possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.

La redazione ed il giuramento della perizia di rivalutazione devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2024 (mentre per il 2023 il termine era stato più lungo: il 15 novembre).

La legge prevede, poi, che agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale con riferimento al mese di dicembre 2023.

Infine, sui valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini di cui sopra, le aliquote delle imposte sostitutive sono pari entrambe al 16% (invece che al 4% per le partecipazioni qualificate ed al 2% per le partecipazioni non qualificate) e l'aliquota per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola passa dal 4 al 16%.

Revisione del regime di participation exemption – comma 59

La legge dispone anche che le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle conseguite in casi determinati, fra cui quelle conseguite mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti, per il 5% del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5% dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

Tali disposizioni si applicano alle cessioni di partecipazioni qualificate, effettuate da società ed enti commerciali privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato Ue o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti a un'imposta sul reddito delle società.

Misure a favore delle imprese nella legge di bilancio 2024

Vediamo le principali misure a favore delle imprese.

Rottamazione del magazzino – commi 78–85

La legge di bilancio 2024 stabilisce che gli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

In caso di eliminazione di valori l'adeguamento comporta il pagamento:

  1. dell'Iva, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L'aliquota media, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;
  2. di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, in misura pari al 18%, da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.

In caso di iscrizione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, in misura pari al 18%, da applicare al valore iscritto.

L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023.

Le imposte dovute saranno versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

L'adeguamento – specifica la legge – non rileva a fini sanzionatori di alcun genere.

I valori risultanti dalle variazioni sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 30 settembre 2023. L'adeguamento non ha effetto sui Pvc consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

L'imposta sostitutiva, infine, non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'Irap.

Il rischio è che la rottamazione del magazzino abbia un costo fiscale troppo elevato per essere conveniente.

NdR. Per un primo approfondimento sulla regolarizzazione del magazzino clicca qui

Plastic tax e sugar tax – comma 44

La legge prevede lo slittamento dall'1 gennaio 2024 all'1 luglio 2024 della decorrenza dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari (la cosiddetta plastic tax) e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (la cosiddettasugar tax).

Altre novità:

Riforma delle aliquote IRPEF

Per il 2024 gli scaglioni IRPEF si riducono da quattro a tre con l'accorpamento dei primi due. Fino a 28 mila euro l'aliquota sarà al 23%.

La soglia della no tax area è ampliata a 8.500 euro

Taglio del cuneo fiscale-contributivo

Rinnovo anche per il nuovo anno del taglio del cuneo fiscale-contributivo: 7% per i redditi fino a 25 mila euro, 6% per i redditi fino a 35 mila euro.

Nuove Assunzioni di dipendenti

Aumentate le deduzioni spettanti ai datori di lavoro sulle assunzioni: dal 120% fino al 130%, per assunzioni a tempo indeterminato di giovani, donne, lavoratori di categorie svantaggiate ed ex percettori del reddito di cittadinanza.

RAI

Il canone annuale viene ridotta da 90 a 70 euro.

Fonte "Il Commercialista Telematico"